Art. 2. 1. Le disposizioni della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si applicano nell'anno 1989. 2. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge sono stabiliti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento. 3. Le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono applicabili, oltre che ai settori in essi indicati, anche ai servizi educativi e sociali e per l'infanzia. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato contemplata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, e' consentita anche per i settori predetti, indipendentemente da specifici progetti-obiettivo. 4. Ai fini del presente articolo per posto vacante si intende quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di impiego.