Art. 2. 
  1. Le disposizioni  della  legge  29  dicembre  1988,  n.  554,  si
applicano nell'anno 1989. 
  2. Il limite  del  25  per  cento  dei  posti  resisi  vacanti  per
cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo  1,  comma  1,  della
legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50  per  cento  previsto
dall'articolo  1,  comma  3,  della  stessa  legge  sono   stabiliti,
rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento. 
  3. Le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge  11  marzo
1988, n. 67, e dall'articolo 7, comma  6,  della  legge  29  dicembre
1988, n.  554,  sono  applicabili,  oltre  che  ai  settori  in  essi
indicati, anche ai servizi educativi e sociali e per  l'infanzia.  La
costituzione del rapporto di lavoro a tempo  determinato  contemplata
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo  1989,
n. 127, e' consentita anche per i settori predetti, indipendentemente
da specifici progetti-obiettivo. 
  4. Ai fini del presente  articolo  per  posto  vacante  si  intende
quello lasciato libero  a  seguito  di  estinzione  del  rapporto  di
impiego.