Art. 3. 
  1. Alle amministrazioni pubbliche  spettano  in  via  ordinaria  la
verifica della funzionalita', dell'efficienza e  della  produttivita'
delle proprie strutture. 
  2.  Nell'ambito  dell'esercizio  dei  poteri  di  indirizzo  e   di
coordinamento, previsti dall'articolo 27 della legge 29  marzo  1983,
n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
funzione pubblica, puo' effettuare, periodicamente ed a campione,  la
verifica della funzionalita', dell'efficienza e  della  produttivita'
di tutte le strutture  della  pubblica  amministrazione,  tramite  un
apposito nucleo ispettivo costituito con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri che ne disciplini l'attivita'  e  composto  da
dirigenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni e comandati
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
funzione pubblica. Le  spese  per  l'accertamento  dell'efficienza  e
della produttivita' delle pubbliche amministrazioni, per il  corrente
anno, sono  a  carico  dei  capitoli  2003  e  2004  dello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  l'anno
finanziario 1989  e,  per  gli  anni  successivi,  nei  limiti  degli
appositi  stanziamenti  di  bilancio.  L'accertamento   puo'   essere
realizzato anche attraverso  convenzioni  con  soggetti,  pubblici  e
privati,  di  comprovata  competenza  in  materia  di  controllo   di
gestione. Le amministrazioni sono  tenute  a  fornire  le  necessarie
informazioni  ai  fini  della  valutazione  dell'efficienza  e  della
produttivita'. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, commi  5  e  6,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,  puo'  autonomamente
predisporre ed attuare i progetti di cui all'articolo 26 della citata
legge n. 67 del 1988 interessanti la pubblica amministrazione,  anche
per aree territoriali delimitate di dimensioni non inferiori a quella
provinciale. 
  4. La predisposizione e l'attuazione dei progetti di cui al comma 3
possono  essere  affidate,  mediante  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei Ministri, ad  un  dirigente  generale  dello  Stato  od
equiparato,  preposto  alla  direzione  di  un   ufficio   periferico
dell'Amministrazione  dello  Stato.  Con   successivo   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, viene trasferita al dirigente generale predetto la  quota
parte dello stanziamento di bilancio destinato al  finanziamento  dei
progetti stessi, previo esame da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  sentito  il
parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 26, comma
6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, del progetto e della  congruita'
del relativo finanziamento. I pareri  obbligatori  del  Consiglio  di
Stato, ove prescritti, debbono essere resi entro trenta giorni  dalla
richiesta. Il  controllo  della  Corte  dei  conti  sui  progetti  si
esercita in via  successiva,  anche  in  ordine  al  risultato  della
gestione ed al conseguimento degli obiettivi programmati. La suddetta
procedura si applica a tutti i  progetti  previsti  dall'articolo  26
della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  5. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  per
particolari,  eccezionali  e  documentate  esigenze,  possono  essere
conferite  al  dirigente  generale  di  cui  al  comma  4,   in   via
sperimentale, per un periodo non superiore ad un biennio e  per  aree
territoriali   delimitate   di   dimensione   non   inferiore    alla
circoscrizione provinciale, le seguenti attribuzioni: 
    a) l'esercizio dell'attivita'  di  coordinamento  in  materia  di
pubblico impiego; 
    b) il controllo sull'efficienza  e  la  economicita'  dell'azione
amministrativa, anche mediante la valutazione della  produttivita'  e
dei risultati conseguiti; 
    c)  la  individuazione  dei  fabbisogni   di   personale   e   la
programmazione del relativo reclutamento, nel rispetto  dei  processi
di mobilita' previsti dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29  dicembre  1988,  n.
554, nonche' la gestione delle procedure di cui  all'articolo  4  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  10  giugno  1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, con  i
connessi poteri attuativi ed operativi. 
  6. Il dirigente generale, nell'esercizio  delle  funzioni  indicate
nel comma 5, si  avvale  della  collaborazione  dei  dirigenti  degli
uffici periferici interessati, costituiti in una apposita  conferenza
di servizio.