Art. 3. 1. Alle amministrazioni pubbliche spettano in via ordinaria la verifica della funzionalita', dell'efficienza e della produttivita' delle proprie strutture. 2. Nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, previsti dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, puo' effettuare, periodicamente ed a campione, la verifica della funzionalita', dell'efficienza e della produttivita' di tutte le strutture della pubblica amministrazione, tramite un apposito nucleo ispettivo costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne disciplini l'attivita' e composto da dirigenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni e comandati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le spese per l'accertamento dell'efficienza e della produttivita' delle pubbliche amministrazioni, per il corrente anno, sono a carico dei capitoli 2003 e 2004 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1989 e, per gli anni successivi, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio. L'accertamento puo' essere realizzato anche attraverso convenzioni con soggetti, pubblici e privati, di comprovata competenza in materia di controllo di gestione. Le amministrazioni sono tenute a fornire le necessarie informazioni ai fini della valutazione dell'efficienza e della produttivita'. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, commi 5 e 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, puo' autonomamente predisporre ed attuare i progetti di cui all'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 interessanti la pubblica amministrazione, anche per aree territoriali delimitate di dimensioni non inferiori a quella provinciale. 4. La predisposizione e l'attuazione dei progetti di cui al comma 3 possono essere affidate, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad un dirigente generale dello Stato od equiparato, preposto alla direzione di un ufficio periferico dell'Amministrazione dello Stato. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, viene trasferita al dirigente generale predetto la quota parte dello stanziamento di bilancio destinato al finanziamento dei progetti stessi, previo esame da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, del progetto e della congruita' del relativo finanziamento. I pareri obbligatori del Consiglio di Stato, ove prescritti, debbono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta. Il controllo della Corte dei conti sui progetti si esercita in via successiva, anche in ordine al risultato della gestione ed al conseguimento degli obiettivi programmati. La suddetta procedura si applica a tutti i progetti previsti dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per particolari, eccezionali e documentate esigenze, possono essere conferite al dirigente generale di cui al comma 4, in via sperimentale, per un periodo non superiore ad un biennio e per aree territoriali delimitate di dimensione non inferiore alla circoscrizione provinciale, le seguenti attribuzioni: a) l'esercizio dell'attivita' di coordinamento in materia di pubblico impiego; b) il controllo sull'efficienza e la economicita' dell'azione amministrativa, anche mediante la valutazione della produttivita' e dei risultati conseguiti; c) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento, nel rispetto dei processi di mobilita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonche' la gestione delle procedure di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, con i connessi poteri attuativi ed operativi. 6. Il dirigente generale, nell'esercizio delle funzioni indicate nel comma 5, si avvale della collaborazione dei dirigenti degli uffici periferici interessati, costituiti in una apposita conferenza di servizio.