Art. 4. 
  1. Per  importo  corrispondente  alle  classi  o  aumenti  biennali
maturati nella posizione di provenienza di cui all'articolo  5  della
legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi  l'incremento  acquisito
per  classi  ed  aumenti  periodici  derivanti   dalla   progressione
economica relativa alla sola anzianita'  di  servizio  effettivamente
prestato nella posizione di provenienza. 
  2. In attesa di ulteriori disposizioni legislative concernenti  gli
effetti  del  riconoscimento  delle  maggiori   anzianita'   di   cui
all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si procede  al
computo delle stesse in sede di  successiva  ricostruzione  economica
prevista da disposizioni a carattere generale. 
  3. Gli eventuali maggiori trattamenti  spettanti  o  in  godimento,
conseguenti  a  interpretazioni  difformi  da  quelle  stabilite  dal
presente articolo, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con
la  normale  progressione  economica  di  carriera  o  con  i  futuri
miglioramenti   dovuti   sul   trattamento   di   quiescenza,   salvo
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.