Art. 4. 1. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza. 2. In attesa di ulteriori disposizioni legislative concernenti gli effetti del riconoscimento delle maggiori anzianita' di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si procede al computo delle stesse in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale. 3. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti a interpretazioni difformi da quelle stabilite dal presente articolo, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.