Art. 5. 
  1. Le pensioni spettanti ai  magistrati  ordinari,  amministrativi,
contabili, militari, nonche' ai procuratori ed avvocati dello  Stato,
collocati a riposo anteriormente al 1› luglio 1983, sono  riliquidate
sulla base delle misure stipendiali vigenti,  in  applicazione  degli
articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla  data  del  1›
luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti  periodici  di  cui  al
comma 2. La riliquidazione ha decorrenza  dal  1›  gennaio  1988.  Si
applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 4. 
  2. In ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio non
sono  computati  ai  fini   delle   riliquidazioni   di   trattamenti
pensionistici in godimento.