Art. 5. 1. Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonche' ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1 luglio 1983, sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla data del 1 luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma 2. La riliquidazione ha decorrenza dal 1 gennaio 1988. Si applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 4. 2. In ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento.