Art. 10.
  1.  L'elenco  previsto dall'art. 81 comma 1 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 e' formato assegnando  un  distinto  numero  a
ciascuna  cosa  sequestrata.  Piu'  cose  sequestrate  possono essere
raggruppate sotto un unico  numero  quando  esse  sono  della  stessa
specie e non rilevano per la loro individualita'.
  2. L'autorita' che ha proceduto al sequestro cura che ciascuna cosa
o ciascun gruppo di cose siano contraddistinti, mediante le modalita'
ritenute  piu'  idone,  da  un  numero corrispondente a quello con il
quale  la  cosa  o  il  gruppo  di  cose  sono  indicati  nell'elenco
richiamato dal comma 1.
 
          Nota all'art. 10:
             L'art.  81,  comma  1,  delle  norme  di  attuazione, di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          allegate  al  D.Lgs. n.  271/1989, prevede che: "Il verbale
          di sequestro contiene l'elenco delle cose  sequestrate,  la
          descrizione   delle  cautele  adottate  per  assicurarle  e
          l'indicazione  della  specie  e  del  numero  dei   sigilli
          apposti".