Art. 11. 1. Se le cose sequestrate sono oggetti preziosi, monete, carte di pubblico credito indicate nell'art. 458 del codice penale o altri titoli al portatore, si provvede, appena pervengono nella cancelleria o nella segreteria, alla loro verificazione, osservate le disposizioni dell'art. 261 del codice. Allo stesso modo si procede per ogni altra cosa sequestrata quando i sigilli appaiono rotti o alterati. Delle operazioni e' compilato verbale che viene unito agli atti. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 82 comma 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il denaro sequestrato, se l'autorita' giudiziaria non dispone diversamente, e' depositato nell'ufficio postale secondo le norme che disciplinano i depositi giudiziari.
Note all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'art. 458 del codice penale: "Art. 458 (Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete). - Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito. Per 'carte di pubblico credito' si intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a cio' autorizzati". - Il testo dell'art. 261 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 261 (Rimozione e riapposizione dei sigilli). - 1. L'autorita' giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identita' e l'integrita' con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si e' resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorita' giudiziaria. L'autorita' giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione". - L'art. 82, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989, dispone che con decreto del Ministro di grazia e giustizia siano dettate le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate.