Art. 11. 
  1. Se le cose sequestrate sono oggetti preziosi, monete,  carte  di
pubblico credito indicate nell'art. 458 del  codice  penale  o  altri
titoli al portatore, si provvede, appena pervengono nella cancelleria
o  nella  segreteria,   alla   loro   verificazione,   osservate   le
disposizioni dell'art. 261 del codice. Allo stesso  modo  si  procede
per ogni altra cosa sequestrata quando i  sigilli  appaiono  rotti  o
alterati. Delle operazioni e' compilato verbale che viene unito  agli
atti. 
  2. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  previsto
dall'art. 82 comma 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271,
il  denaro  sequestrato,  se  l'autorita'  giudiziaria  non   dispone
diversamente, e' depositato nell'ufficio postale secondo le norme che
disciplinano i depositi giudiziari. 
 
          Note all'art. 11:
             - Si trascrive il testo dell'art. 458 del codice penale:
             "Art. 458 (Parificazione delle carte di pubblico credito
          alle monete). -  Agli  effetti  della  legge  penale,  sono
          parificate  alle  monete  le carte di pubblico credito. Per
          'carte di pubblico credito' si intendono, oltre quelle  che
          hanno  corso  legale  come  moneta,  le  carte  e cedole al
          portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso
          legale emesse da istituti a cio' autorizzati".
             -  Il testo dell'art. 261 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
             "Art.  261 (Rimozione e riapposizione dei sigilli). - 1.
          L'autorita'  giudiziaria,  quando  occorre  procedere  alla
          rimozione  dei  sigilli,  ne  verifica  prima l'identita' e
          l'integrita'  con  l'assistenza  dell'ausiliario.  Compiuto
          l'atto  per  cui  si  e'  resa  necessaria la rimozione dei
          sigilli, le  cose  sequestrate  sono  nuovamente  sigillate
          dall'ausiliario  in  presenza  dell'autorita'  giudiziaria.
          L'autorita' giudiziaria e l'ausiliario appongono presso  il
          sigillo la data e la sottoscrizione".
             -  L'art.  82,  comma  3,  delle norme di attuazione, di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          allegate  al  D.Lgs.  n.  271/1989, dispone che con decreto
          del  Ministro  di  grazia  e  giustizia  siano  dettate  le
          disposizioni  regolamentari  per  il deposito e la custodia
          delle cose sequestrate.