Art. 13.
  1.  La  vendita  delle  cose  confiscate puo' essere eseguita dalla
cancelleria anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
 
          Nota all'art. 12:
             Il  comma  2, dell'art. 84 delle norme di attuazione, di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          allegate  al D.Lgs. n. 271/1989, e' cosi' formulato: "2. La
          restituzione e'  concessa  a  condizione  che  prima  siano
          pagate  le  spese  per la custodia e la conservazione delle
          cose  sequestrate,  salvo  che  siano   stati   pronunciati
          provvedimento  di  archiviazione,  sentenza  di non luogo a
          procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le  cose
          sequestrate  appartengano a persona diversa dall'imputato o
          che il decreto di sequestro  sia  stato  revocato  a  norma
          dell'art.  324  del  codice.  Le  spese  di  custodia  e di
          conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente  diritto
          alla  restituzione  per il periodo successivo al trentesimo
          giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto
          la comunicazione del provvedimento di restituzione".