Art. 15.
  1.  La  cancelleria  del giudice che ha emesso un provvedimento che
definisce una fase o un grado del  processo  ne  comunica  l'estratto
alla segreteria del pubblico ministero per l'annotazione nel registro
delle notizie di reato.
  2.  Alla stessa segreteria e' comunicata la trasmissione degli atti
a norma dell'art. 590 del codice o la rimessione per qualunque  causa
del procedimento ad altra autorita' giudiziaria.
 
          Nota all'art. 15:
             Il testo dell'art. 590 del codice di procedura penale e'
          il seguente:
             "Art.    590    (Trasmissione   di   atti   in   seguito
          all'impugnazione). - 1.  Al giudice della impugnazione sono
          trasmessi  senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto
          di impugnazione e gli atti del procedimento".