Art. 15. 1. La cancelleria del giudice che ha emesso un provvedimento che definisce una fase o un grado del processo ne comunica l'estratto alla segreteria del pubblico ministero per l'annotazione nel registro delle notizie di reato. 2. Alla stessa segreteria e' comunicata la trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice o la rimessione per qualunque causa del procedimento ad altra autorita' giudiziaria.
Nota all'art. 15: Il testo dell'art. 590 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 590 (Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione). - 1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento".