Art. 16.
  1.  Salvo  quanto previsto dall'art. 17, la cancelleria del giudice
per le indagini preliminari annota in  apposito  registro,  sotto  un
unico  numero  d'ordine, tutti i provvedimenti relativi a un medesimo
procedimento adottati  nel  corso  delle  indagini  preliminari  o  a
seguito della chiusura di queste.
  2.  Gli  originali  dei  provvedimenti  del giudice per le indagini
preliminari sono  custoditi  nel  fascicolo  relativo  agli  atti  di
indagine presso la segreteria del pubblico ministero. Per le sentenze
e per i decreti di  condanna  emessi  dal  giudice  per  le  indagini
preliminari si applica la disposizione dell'art. 23.
  3.   Il   giudice   per   le  indagini  preliminari  puo'  disporre
l'esibizione  dei  provvedimenti  da  lui  emessi  nel  corso   delle
indagini.