Art. 18.
  1. La segreteria del pubblico ministero da' avviso senza ritardo ai
difensori del deposito della  documentazione  relativa  all'attivita'
integrativa di indagine prevista dall'art. 430 del codice.
 
          Nota all'art. 18:
             Si   riporta  il  testo  dell'art.  430  del  codice  di
          procedura penale:
             "Art.   430   (Attivita'  integrativa  di  indagine  del
          pubblico ministero). - 1. Successivamente all'emissione del
          decreto  che dispone il giudizio, il pubblico ministero, ai
          fini delle proprie richieste al giudice  del  dibattimento,
          puo'  compiere  attivita'  integrativa  di  indagini, fatta
          eccezione  degli  atti  per  i   quali   e'   prevista   la
          partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.
             2. La documentazione relativa all'attivita' indicata nel
          comma 1 e' immediatamente depositata nella  segreteria  del
          pubblico  ministero con facolta' dei difensori di prenderne
          visione ed estrarne copia".