Art. 19.
  1.  La  cancelleria  del  giudice  per le indagini preliminari, nel
trasmettere al pubblico ministero il fascicolo a norma dell'art.  433
del  codice, annota nell'indice gli atti acquisiti successivamente al
deposito della richiesta di rinvio a giudizio nonche' quelli che sono
stati  raccolti  nel  fascicolo  per il dibattimento. In quest'ultimo
fascicolo sono inseriti l'elenco delle cose sequestrate e la distinta
delle spese non soggette a recupero in misura fissa.
 
           Nota all'art. 19:
             Il testo dell'art. 433 del codice di procedura penale e'
          il seguente:
             "Art.  433  (Fascicolo del pubblico ministero). - 1. Gli
          atti  diversi  da  quelli  previsti  dall'art.   431   sono
          trasmessi  al  pubblico  ministero  con  gli atti acquisiti
          all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza.
             2.  I  difensori  hanno  facolta' di prendere visione ed
          estrarre copia, nella segreteria  del  pubblico  ministero,
          degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma
          1.
             3.  Nel  fascicolo  del  pubblico  ministero e' altresi'
          inserita   la   documentazione   dell'attivita'    prevista
          dall'art.  430  quando di essa le parti si sono servite per
          la formulazione di richieste al giudice del dibattimento  e
          quest'ultimo le ha accolte".