Art. 2.
  1.  Gli uffici giudiziari tengono, nella materia penale, i registri
obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro di
grazia  e  giustizia.  Possono altresi' tenere i registri sussidiari,
senza carattere ufficiale, che ritengono utili.
  2.  I  registri  non  devono presentare alterazioni o abrasioni. Se
occorre eseguire cancellature,  le  stesse  sono  fatte  in  modo  da
lasciar leggere le parole cancellate.
  3.  I  registri  sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e
possono essere consultati solo dal personale autorizzato.