Art. 20. 1. Il ruolo per i dibattimenti davanti al tribunale, alla corte di assise e al pretore e' formato a norma degli articoli 132 e 160 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2. Il ruolo per i dibattimenti davanti alla corte di appello e alla corte di assise di appello e' formato ogni venti giorni dal presidente della corte di appello o da un consigliere da lui delegato. 3. Il ruolo e' affisso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula di udienza almeno un giorno prima di quello dell'udienza. 4. Ai dibattimenti si procede secondo l'ordine del ruolo e conformemente agli orari indicati sui decreti che dispongono il giudizio, salvo che, per ragioni di urgenza o per altro giustificato motivo, il presidente o il pretore ordini che sia tenuto in precedenza un determinato dibattimento iscritto nel ruolo. 5. E' in ogni caso data precedenza ai dibattimenti con imputati in custodia cautelare.
Nota all'art. 20: Si trascrive il testo degli articoli 132 e 160 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989: "Art. 132 (Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale). - 1. Quando la corte di assise o il tribunale e' diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire. 2. Per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio". "Art. 160 (Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale). - 1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'art. 132 comma 2 e' proposta al pretore dirigente rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari. 2. Quando il pubblico ministero deve fissare l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari a norma degli articoli 556 comma 2, 557, 560 comma 2, 563 comma 2 del codice, l'individuazione della data dell'udienza e' effettuata, su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari ovvero, quando questa manchi, dal pretore dirigente".