Art. 20.
  1.  Il ruolo per i dibattimenti davanti al tribunale, alla corte di
assise e al pretore e' formato a norma degli articoli 132 e  160  del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
  2. Il ruolo per i dibattimenti davanti alla corte di appello e alla
corte  di  assise  di  appello  e'  formato  ogni  venti  giorni  dal
presidente  della  corte  di  appello  o  da  un  consigliere  da lui
delegato.
  3.  Il  ruolo  e'  affisso  a  cura  della cancelleria all'ingresso
dell'aula di udienza almeno un giorno prima di quello dell'udienza.
  4.  Ai  dibattimenti  si  procede  secondo  l'ordine  del  ruolo  e
conformemente agli orari  indicati  sui  decreti  che  dispongono  il
giudizio,  salvo che, per ragioni di urgenza o per altro giustificato
motivo,  il  presidente  o  il  pretore  ordini  che  sia  tenuto  in
precedenza un determinato dibattimento iscritto nel ruolo.
  5.  E' in ogni caso data precedenza ai dibattimenti con imputati in
custodia cautelare.
 
          Nota all'art. 20:
             Si  trascrive  il  testo  degli articoli 132 e 160 delle
          norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
          codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989:
             "Art.  132 (Decreto che dispone il giudizio davanti alla
          corte di assise o al tribunale). - 1. Quando  la  corte  di
          assise  o il tribunale e' diviso in sezioni, il decreto che
          dispone il  giudizio  contiene  anche  l'indicazione  della
          sezione davanti alla quale le parti devono comparire.
             2.  Per  ogni  processo  il presidente del tribunale, in
          seguito  alla  richiesta  del  giudice  per   le   indagini
          preliminari,  comunica  anche  con  mezzi telematici, sulla
          base dei criteri determinati dal Consiglio superiore  della
          magistratura,  il  giorno  e  l'ora  della  comparizione e,
          quando occorre, anche la sezione da  indicare  nel  decreto
          che dispone il giudizio".
             "Art.   160   (Determinazione  della  data  dell'udienza
          dibattimentale o del procedimento speciale). - 1.  Ai  fini
          dell'emissione  del  decreto di citazione a giudizio ovvero
          del  decreto  che  dispone  il  giudizio   a   seguito   di
          opposizione   a   decreto  penale,  la  richiesta  prevista
          dall'art. 132 comma 2  e'  proposta  al  pretore  dirigente
          rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le
          indagini preliminari.
             2.  Quando  il pubblico ministero deve fissare l'udienza
          davanti al giudice per  le  indagini  preliminari  a  norma
          degli  articoli  556 comma 2, 557, 560 comma 2, 563 comma 2
          del codice, l'individuazione  della  data  dell'udienza  e'
          effettuata,   su  richiesta  del  pubblico  ministero,  dal
          presidente  della  sezione  dei  giudici  per  le  indagini
          preliminari  ovvero,  quando  questa  manchi,  dal  pretore
          dirigente".