Art. 21.
  1.  L'ufficiale  giudiziario  o  chi  ne  esercita le funzioni deve
trovarsi nell'aula prima che cominci  l'udienza.  Quando  il  giudice
entra nell'aula di udienza ne da' l'annuncio ad alta voce e quando il
giudice si ritira in camera di consiglio resta nell'aula agli  ordini
del pubblico ministero.
  2.  Durante  l'udienza l'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le
funzioni deve:
    a)  impedire  qualunque comunicazione tra i testimoni esaminati e
quelli da esaminare nonche' fra questi ultimi e gli estranei;
    b)  vigilare  perche'  i  testimoni non assistano al dibattimento
prima di essere esaminati;
    c)  curare  che siano osservate le disposizioni dell'art. 471 del
codice e impedire che sia turbato l'ordine dell'udienza;
    d)  eseguire  gli  ordini  del  presidente o, in sua assenza, del
pubblico ministero.