Art. 22. 1. Gli importi delle spese e delle indennita' che devono essere anticipati dalle parti private a norma dell'art. 144 comma 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono determinati provvisoriamente dalla cancelleria con nota in calce al provvedimento che ha autorizzato la citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici. Le contestazioni sull'ammontare delle spese e delle indennita' sono risolte dal giudice per le indagini preliminari o dal presidente senza formalita'. 2. La parte interessata provvede al versamento delle somme determinate a norma del comma 1 mediante apertura di libretto presso un ufficio postale a titolo di deposito giudiziario. 3. Il cancelliere, ricevuto in consegna il libretto, attesta l'avvenuto versamento, anche di seguito al provvedimento indicato nel comma 1. Per la liquidazione delle spese e delle indennita' agli aventi diritto e la restituzione in favore del depositante della somma eventualmente residuata sul libretto, continuano a osservarsi le disposizioni che regolano i depositi giudiziari. 4. L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni provvede a notificare la citazione delle persone indicate nel comma 1 previa esibizione da parte dell'interessato di copia del provvedimento che ha autorizzato la citazione e dell'attestato di versamento previsto dal comma 3.
Nota all'art. 22: Il comma 1 dell'art. 144 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989, stabilisce che gli importi delle spese e delle indennita' dovuti ai testimoni, periti e consulenti tecnici citati a richiesta delle parti private non ammesse al gratuito patrocinio siano anticipati dalle parti richiedenti.