Art. 22. 
  1. Gli importi delle spese e delle  indennita'  che  devono  essere
anticipati dalle parti private a norma  dell'art.  144  comma  1  del
decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271   sono   determinati
provvisoriamente dalla cancelleria con nota in calce al provvedimento
che ha autorizzato la citazione dei testimoni,  periti  e  consulenti
tecnici.  Le  contestazioni  sull'ammontare  delle  spese   e   delle
indennita' sono risolte dal giudice per le indagini preliminari o dal
presidente senza formalita'. 
  2.  La  parte  interessata  provvede  al  versamento  delle   somme
determinate a norma del comma 1 mediante apertura di libretto  presso
un ufficio postale a titolo di deposito giudiziario. 
  3. Il  cancelliere,  ricevuto  in  consegna  il  libretto,  attesta
l'avvenuto versamento, anche di seguito al provvedimento indicato nel
comma 1. Per la liquidazione delle  spese  e  delle  indennita'  agli
aventi diritto e la restituzione  in  favore  del  depositante  della
somma eventualmente residuata sul libretto, continuano  a  osservarsi
le disposizioni che regolano i depositi giudiziari. 
  4. L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni provvede a
notificare la citazione delle persone indicate  nel  comma  1  previa
esibizione da parte dell'interessato di copia del  provvedimento  che
ha autorizzato la citazione e dell'attestato di  versamento  previsto
dal comma 3. 
 
          Nota all'art. 22:
             Il  comma  1 dell'art. 144 delle norme di attuazione, di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          allegate  al D.Lgs. n. 271/1989, stabilisce che gli importi
          delle spese e delle indennita' dovuti ai testimoni,  periti
          e consulenti tecnici citati a richiesta delle parti private
          non ammesse al gratuito patrocinio siano  anticipati  dalle
          parti richiedenti.