Art. 24.
  1.  I  nastri  e  i  supporti  previsti  dall'art.  49  del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 dei quali  e'  stata  eseguita  la
trascrizione  sono  trasmessi  senza  ritardo  alla  cancelleria  del
giudice della impugnazione se questi ne fa richiesta.
 
          Nota all'art. 24:
             L'art.  49 delle norme di attuazione, di coordinamento e
          transitorie del codice di  procedura  penale,  allegate  al
          D.Lgs. n.  271/1989, e' cosi' formulato:
             "Art.  49  (Conservazione  dei  nastri  e  dei  supporti
          fonografici e audiovisivi). - 1.  I  nastri  e  i  supporti
          contenenti  le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono
          racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate.
             2.  Ciascuna  custodia,  a sua volta, e' racchiusa in un
          involucro, sul quale e' trascritto il numero della custodia
          e   sono   indicati  gli  estremi  del  procedimento  e  le
          generalita' delle persone  alle  quali  si  riferiscono  le
          riproduzioni nonche' la data in cui le singole riproduzioni
          sono state effettuate.
             3.  Al  fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i
          supporti possono essere  conservati  anche  in  contenitori
          separati dagli atti processuali".