Art. 24. 1. I nastri e i supporti previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 dei quali e' stata eseguita la trascrizione sono trasmessi senza ritardo alla cancelleria del giudice della impugnazione se questi ne fa richiesta.
Nota all'art. 24: L'art. 49 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989, e' cosi' formulato: "Art. 49 (Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi). - 1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate. 2. Ciascuna custodia, a sua volta, e' racchiusa in un involucro, sul quale e' trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalita' delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonche' la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate. 3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali".