Art. 27.
  1.  Fermo  quanto  previsto  dall'art.  625  comma 4 del codice, la
cancelleria annota sull'originale della sentenza  o  del  decreto  di
condanna  l'irrevocabilita'  del provvedimento, dandone comunicazione
alla segreteria del pubblico ministero per le conseguenti annotazioni
sul registro previsto dall'art. 335 del codice.
 
           Note all'art. 27:
             -  Il  comma  4  dell'art.  625  del codice di procedura
          penale prevede  che:  "In  ogni  caso  la  cancelleria  del
          giudice   che  ha  emesso  la  decisione  impugnata  esegue
          annotazione, in margine o  in  fine  dell'originale,  della
          decisione della corte".
             - Per il testo dell'art. 335 del medesimo codice si veda
          la nota all'art. 3.