Art. 27. 1. Fermo quanto previsto dall'art. 625 comma 4 del codice, la cancelleria annota sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilita' del provvedimento, dandone comunicazione alla segreteria del pubblico ministero per le conseguenti annotazioni sul registro previsto dall'art. 335 del codice.
Note all'art. 27: - Il comma 4 dell'art. 625 del codice di procedura penale prevede che: "In ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell'originale, della decisione della corte". - Per il testo dell'art. 335 del medesimo codice si veda la nota all'art. 3.