Art. 28. 1. La cancelleria, quando un provvedimento diviene esecutivo per non essere stata proposta impugnazione od opposizione, ne trasmette l'estratto senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'art. 626 del codice, allo stesso modo provvede la cancelleria della Corte di cassazione quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte. 2. L'estratto del provvedimento contiene le generalita' della persona nei confronti della quale deve essere eseguito, l'imputazione, il dispositivo e, quando ne e' il caso, l'attestazione che non e' stata proposta impugnazione od opposizione. All'estratto e' allegata copia dei dispositivi dei provvedimenti che hanno definito gli eventuali altri gradi del procedimento. 3. Allo stesso modo si procede quando la legge stabilisce che l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento. 4. Il pubblico ministero promuove senza ritardo l'esecuzione del provvedimento.
Nota all'art. 28: Il testo degli articoli 665 e 626 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 665 (Giudice competente). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha deliberato. 2. Quando e' stato proposto appello, se il provvedimento e' stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, e' competente il giudice di primo grado; altrimenti e' competente il giudice di appello. 3. Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, e' competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando e' stato pronunciato l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di rinvio. 4. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi da giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi dal pretore e da altro giudice ordinario, e' competente in ogni caso quest'ultimo; se sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, e' competente il giudice ordinario". "Art. 626 (Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale). - 1 Quando, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perche' dia i provvedimenti occorrenti".