Art. 28.
  1.  La  cancelleria,  quando un provvedimento diviene esecutivo per
non essere stata proposta impugnazione od opposizione,  ne  trasmette
l'estratto senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, al pubblico
ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 del codice.  Fermo
quanto  previsto  dall'art. 626 del codice, allo stesso modo provvede
la cancelleria della Corte di cassazione quando l'esecuzione consegue
alla decisione della stessa Corte.
  2.  L'estratto  del  provvedimento  contiene  le  generalita' della
persona   nei   confronti   della   quale   deve   essere   eseguito,
l'imputazione, il dispositivo e, quando ne e' il caso, l'attestazione
che non e' stata proposta impugnazione od  opposizione.  All'estratto
e'  allegata  copia  dei  dispositivi  dei  provvedimenti  che  hanno
definito gli eventuali altri gradi del procedimento.
  3.  Allo  stesso  modo  si  procede  quando la legge stabilisce che
l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
  4.  Il  pubblico  ministero promuove senza ritardo l'esecuzione del
provvedimento.
 
          Nota all'art. 28:
             Il  testo  degli  articoli  665  e  626  del  codice  di
          procedura penale e' il seguente:
             "Art.  665  (Giudice  competente).  -  1.  Salvo diversa
          disposizione   di    legge,    competente    a    conoscere
          dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha
          deliberato.
             2. Quando e' stato proposto appello, se il provvedimento
          e' stato confermato o riformato soltanto in relazione  alla
          pena,  alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili,
          e' competente il giudice  di  primo  grado;  altrimenti  e'
          competente il giudice di appello.
             3. Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo e'
          stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la
          corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato,
          e' competente il giudice di primo grado, se il  ricorso  fu
          proposto  contro provvedimento inappellabile ovvero a norma
          dell'art. 569, e il giudice  indicato  nel  comma  2  negli
          altri  casi. Quando e' stato pronunciato l'annullamento con
          rinvio, e' competente il giudice di rinvio.
             4. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi da
          giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso  il
          provvedimento  divenuto  irrevocabile per ultimo. Tuttavia,
          se i provvedimenti sono stati emessi dal pretore e da altro
          giudice ordinario, e' competente in ogni caso quest'ultimo;
          se  sono  stati  emessi  da  giudici  ordinari  e   giudici
          speciali, e' competente il giudice ordinario".
             "Art.  626  (Effetti della sentenza sui provvedimenti di
          natura personale o reale). -  1  Quando,  in  seguito  alla
          sentenza della Corte di cassazione, deve cessare una misura
          cautelare ovvero  una  pena  accessoria  o  una  misura  di
          sicurezza,  la  cancelleria  ne  comunica immediatamente il
          dispositivo  al  procuratore  generale  presso   la   corte
          medesima perche' dia i provvedimenti occorrenti".