Art. 29.
  1.  Per  l'esecuzione  delle  sentenze e dei decreti di condanna la
segreteria del pubblico ministero procede ai seguenti adempimenti:
    a)  eseguiti  i necessari accertamenti, iscrive ciascuna sentenza
di condanna a  pene  detentive  nel  registro  delle  esecuzioni;  le
sentenze  di  condanna  a pene pecuniarie o a sanzioni sostitutive, i
decreti di condanna nonche' le sentenze di condanna a pene  detentive
la  cui  esecuzione  e'  sospesa  sono  iscritti  nel  registro delle
esecuzioni nel caso di conversione in  pena  detentiva  o  di  revoca
della  sospensione. Con l'iscrizione e' annotato il provvedimento con
il quale e' stata promossa l'esecuzione della sentenza o del  decreto
di condanna;
    b)  forma un fascicolo con un numero progressivo corrispondente a
quello del registro, nel  quale  sono  raccolti  l'estratto  indicato
nell'art. 28, il certificato del casellario giudiziale riguardante il
condannato, i dati acquisiti presso il servizio informatico  previsto
dall'art.  97  del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 nonche'
copia degli atti del  procedimento  di  grazia  e  dei  provvedimenti
emessi dall'autorita' giudiziaria in sede di esecuzione. Di tutti gli
atti viene formato un indice;
    c)  sottopone  al  pubblico  ministero  il  fascicolo,  anche per
l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 657  e  663  del
codice;
    d)  trasmette  al  direttore  dell'istituto penitenziario dove si
trova il condannato un foglio, sottoscritto dal  pubblico  ministero,
con l'indicazione della quantita' di pena da eseguire e della data in
cui termina l'esecuzione;
    e)  comunica  al direttore predetto ogni successivo provvedimento
che incida sull'esecuzione della pena.
 
          Note all'art. 29:
             -  L'art. 97 delle norme di attuazione, di coordinamento
          e transitorie del codice di procedura penale,  allegate  al
          D.Lgs. n.  271/1989, e' cosi' formulato:
             "Art. 97 (Comunicazioni al servizio informatico). - 1. I
          provvedimenti con i quali e' disposta una misura  cautelare
          personale  sono  comunicati,  a  cura della cancelleria del
          giudice che li ha emessi, al servizio informatico istituito
          con  decreto  del Ministro di grazia e giustizia, quando la
          misura ha avuto  esecuzione.  La  stessa  comunicazione  e'
          altresi' data quando e' dichiarato lo stato di latitanza.
             2.  Nel  caso  di  fermo o di arresto in flagranza, alla
          comunicazione prevista dal comma 1  provvede  la  direzione
          dell'istituto di custodia al quale il fermato o l'arrestato
          e' consegnato.
             3.  Deve essere altresi' data immediata comunicazione al
          servizio previsto dal comma 1 del provvedimento con cui  e'
          ordinata  la  immediata  liberazione  dell'arrestato  o del
          fermato  nonche'  di   ogni   provvedimento   estintivo   o
          modificativo   delle   misure   cautelari  personali.  Alla
          comunicazione  provvede  la  cancelleria  o  la  segreteria
          dell'autorita'    giudiziaria    che    ha    adottato   il
          provvedimento".
             -  Si  trascrive  il  testo degli articoli 657 e 663 del
          codice di procedura penale:
             "Art. 657 (Computo della custodia cautelare e delle pene
          espiate senza titolo). -  1.  Il  pubblico  ministero,  nel
          determinare  la  pena  detentiva  da  eseguire,  computa il
          periodo di custodia cautelare subita per lo  stesso  o  per
          altro reato, anche se la custodia e' ancora in corso.
          Allo   stesso   modo   procede   in  caso  di  applicazione
          provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa
          non e' stata applicata definitivamente.
             2.  Il pubblico ministero computa altresi' il periodo di
          pena detentiva espiata per  un  reato  diverso,  quando  la
          relativa condanna e' stata revocata, quando per il reato e'
          stata concessa amnistia o quando e' stato concesso indulto,
          nei limiti dello stesso.
             3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato puo'
          chiedere al pubblico ministero che i  periodi  di  custodia
          cautelare   e   di   pena  detentiva  espiata,  operato  il
          ragguaglio, siano computati  per  la  determinazione  della
          pena  pecuniaria  o della sanzione sostitutiva da eseguire;
          nei casi previsti dal comma 2, puo' altresi'  chiedere  che
          le  sanzioni  sostitutive  espiate  siano  computate  nelle
          sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.
             4.  In  ogni  caso  sono  computate soltanto la custodia
          cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione  del
          reato  per  il  quale  deve  essere  determinata la pena da
          eseguire.
             5.  Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve
          essere notificato al condannato e al suo difensore".
             "Art.  663 (Esecuzione di pene concorrenti). - 1. Quando
          la stessa persona e' stata condannata con piu'  sentenze  o
          decreti  penali  per  reati  diversi, il pubblico ministero
          determina la pena da eseguirsi, in osservanza  delle  norme
          sul concorso di pene.
             2.  Se  le  condanne  sono  state  inflitte  da  giudici
          diversi, provvede il pubblico ministero presso  il  giudice
          indicato nell'art. 665, comma 4.
             3. Il provvedimento del pubblico ministero e' notificato
          al condannato e al suo difensore".