Art. 29. 1. Per l'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna la segreteria del pubblico ministero procede ai seguenti adempimenti: a) eseguiti i necessari accertamenti, iscrive ciascuna sentenza di condanna a pene detentive nel registro delle esecuzioni; le sentenze di condanna a pene pecuniarie o a sanzioni sostitutive, i decreti di condanna nonche' le sentenze di condanna a pene detentive la cui esecuzione e' sospesa sono iscritti nel registro delle esecuzioni nel caso di conversione in pena detentiva o di revoca della sospensione. Con l'iscrizione e' annotato il provvedimento con il quale e' stata promossa l'esecuzione della sentenza o del decreto di condanna; b) forma un fascicolo con un numero progressivo corrispondente a quello del registro, nel quale sono raccolti l'estratto indicato nell'art. 28, il certificato del casellario giudiziale riguardante il condannato, i dati acquisiti presso il servizio informatico previsto dall'art. 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 nonche' copia degli atti del procedimento di grazia e dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in sede di esecuzione. Di tutti gli atti viene formato un indice; c) sottopone al pubblico ministero il fascicolo, anche per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 657 e 663 del codice; d) trasmette al direttore dell'istituto penitenziario dove si trova il condannato un foglio, sottoscritto dal pubblico ministero, con l'indicazione della quantita' di pena da eseguire e della data in cui termina l'esecuzione; e) comunica al direttore predetto ogni successivo provvedimento che incida sull'esecuzione della pena.
Note all'art. 29: - L'art. 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989, e' cosi' formulato: "Art. 97 (Comunicazioni al servizio informatico). - 1. I provvedimenti con i quali e' disposta una misura cautelare personale sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, al servizio informatico istituito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, quando la misura ha avuto esecuzione. La stessa comunicazione e' altresi' data quando e' dichiarato lo stato di latitanza. 2. Nel caso di fermo o di arresto in flagranza, alla comunicazione prevista dal comma 1 provvede la direzione dell'istituto di custodia al quale il fermato o l'arrestato e' consegnato. 3. Deve essere altresi' data immediata comunicazione al servizio previsto dal comma 1 del provvedimento con cui e' ordinata la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato nonche' di ogni provvedimento estintivo o modificativo delle misure cautelari personali. Alla comunicazione provvede la cancelleria o la segreteria dell'autorita' giudiziaria che ha adottato il provvedimento". - Si trascrive il testo degli articoli 657 e 663 del codice di procedura penale: "Art. 657 (Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo). - 1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia e' ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non e' stata applicata definitivamente. 2. Il pubblico ministero computa altresi' il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna e' stata revocata, quando per il reato e' stata concessa amnistia o quando e' stato concesso indulto, nei limiti dello stesso. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato puo' chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, puo' altresi' chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato. 4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. 5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore". "Art. 663 (Esecuzione di pene concorrenti). - 1. Quando la stessa persona e' stata condannata con piu' sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene. 2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665, comma 4. 3. Il provvedimento del pubblico ministero e' notificato al condannato e al suo difensore".