Art. 3. 1. Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti: a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine; b) la copertina del fascicolo deve contenere le generalita' della persona a cui e' attribuito il reato nonche' la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 del codice. 2. Il fascicolo deve contenere: a) l'indice degli atti e delle produzioni; b) l'elenco delle cose sequestrate; c) la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali e' stabilito il recupero in misura fissa; d) la copia della sentenza o del decreto penale di condanna.
Nota all'art. 3: Il testo dell'art. 335 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonche', contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso e' attribuito. 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. E' vietata la comunicazione delle iscrizioni previste dai commi 1 e 2 fino quando la persona alla quale il reato e' attribuito non abbia assunto la qualita' di imputato".