Art. 3.
  1.  Nella  formazione  dei  fascicoli  si osservano le disposizioni
seguenti:
    a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine
cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede  alla
numerazione delle singole pagine;
    b) la copertina del fascicolo deve contenere le generalita' della
persona a cui e' attribuito il reato nonche'  la  data  e  il  numero
della  iscrizione  della  notizia  di  reato  nel  registro  previsto
dall'art. 335 del codice.
  2. Il fascicolo deve contenere:
    a) l'indice degli atti e delle produzioni;
    b) l'elenco delle cose sequestrate;
    c)  la  distinta  delle  spese anticipate dall'erario, diverse da
quelle per le quali e' stabilito il recupero in misura fissa;
    d) la copia della sentenza o del decreto penale di condanna.
 
          Nota all'art. 3:
             Il testo dell'art. 335 del codice di procedura penale e'
          il seguente:
             "Art.  335  (Registro  delle  notizie di reato). - 1. Il
          pubblico ministero  iscrive  immediatamente,  nell'apposito
          registro  custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato
          che gli perviene o che ha acquisito di  propria  iniziativa
          nonche',  contestualmente  o dal momento in cui risulta, il
          nome  della  persona  alla  quale  il   reato   stesso   e'
          attribuito.
             2.  Se  nel  corso  delle  indagini  preliminari muta la
          qualificazione giuridica del fatto  ovvero  questo  risulta
          diversamente  circostanziato,  il  pubblico  ministero cura
          l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
          procedere a nuove iscrizioni.
             3. E' vietata la comunicazione delle iscrizioni previste
          dai commi 1 e 2 fino quando la persona alla quale il  reato
          e' attribuito non abbia assunto la qualita' di imputato".