Art. 30. 1. Nei casi previsti dall'art. 660 comma 2 del codice, il magistrato di sorveglianza, se accerta che il condannato e' solvibile, restituisce gli atti al pubblico ministero. 2. Il pubblico ministero comunica l'esito degli accertamenti sulla solvibilita' alla cancelleria del giudice dell'esecuzione che provvede al rinnovo degli atti esecutivi.
Nota all'art. 30: Il comma 2 dell'art. 660 del codice di procedura penale e' cosi' formulato: "2. Quando e' accertata la impossibilita' di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolvibilita' del condannato e, se ne e' il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena e' stata rateizzata, e' convertita la parte non ancora pagata".