Art. 30. 
  1.  Nei  casi  previsti  dall'art.  660  comma  2  del  codice,  il
magistrato  di  sorveglianza,  se  accerta  che  il   condannato   e'
solvibile, restituisce gli atti al pubblico ministero. 
  2. Il pubblico ministero comunica l'esito degli accertamenti  sulla
solvibilita'  alla  cancelleria  del  giudice   dell'esecuzione   che
provvede al rinnovo degli atti esecutivi. 
 
          Nota all'art. 30:
             Il  comma 2 dell'art. 660 del codice di procedura penale
          e'  cosi'   formulato:   "2.   Quando   e'   accertata   la
          impossibilita'  di  esazione della pena pecuniaria o di una
          rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli  atti  al
          magistrato  di  sorveglianza competente per la conversione,
          il  quale  provvede  previo   accertamento   dell'effettiva
          insolvibilita'  del  condannato  e, se ne e' il caso, della
          persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se  la
          pena e' stata rateizzata, e' convertita la parte non ancora
          pagata".