Art. 31.
  1.  Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive, la cancelleria del
magistrato di sorveglianza iscrive in  apposito  registro  l'estratto
del  provvedimento  che le ha disposte e forma un fascicolo nel quale
sono raccolti l'estratto medesimo e tutti gli atti del  procedimento.
  2.  Allo  stesso  modo  si procede per l'esecuzione delle misure di
sicurezza diverse dalla confisca.