Art. 32.
  1.  Il  provvedimento  con  il quale viene respinta la richiesta di
liberazione anticipata o di liberazione condizionale e' comunicato, a
cura  della cancelleria, al direttore dell'istituto di pena presso il
quale il condannato e' ristretto perche'  ne  sia  presa  nota  nella
cartella biografica.