Art. 33.
  1.  La  cancelleria  del  giudice  che  emette  i  provvedimenti di
riabilitazione  o  di  revoca  previsti  dall'art.  193  del  decreto
legislativo  28  luglio  1989,  n.  271  ne  trasmette l'estratto per
l'annotazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la  sentenza
di condanna.
 
          Nota all'art. 33:
             Il  testo  dell'art.  193  delle norme di attuazione, di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          allegate al D.Lgs. n.  271/1989, e' il seguente:
             "Art.    193    (Annotazione    del   provvedimento   di
          riabilitazione e di revoca delle sentenze di  condanna).  -
          1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto
          irrevocabile, e' annotato nella sentenza di condanna a cura
          della cancelleria del giudice che l'ha emessa.  Allo stesso
          modo si procede per i provvedimenti di  revoca  adottati  a
          norma degli articoli 669 e 673 del codice".