Art. 33. 1. La cancelleria del giudice che emette i provvedimenti di riabilitazione o di revoca previsti dall'art. 193 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ne trasmette l'estratto per l'annotazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza di condanna.
Nota all'art. 33: Il testo dell'art. 193 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989, e' il seguente: "Art. 193 (Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna). - 1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, e' annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che l'ha emessa. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli 669 e 673 del codice".