Art. 34.
  1. La cancelleria o la segreteria dell'autorita' giudiziaria che ha
emesso un  provvedimento  del  quale  e'  prevista  l'iscrizione  nel
casellario giudiziale ne comunica senza ritardo, anche avvalendosi di
mezzi tecnici idonei, l'estratto al casellario indicato nell'art. 685
del codice.
  2.  Allo  stesso modo la segreteria del pubblico ministero indicato
nell'art. 655 comunica gli eventi relativi alla espiazione della pena
di cui e' prevista l'iscrizione.
 
          Nota all'art. 34:
             Si  trascrive  il  testo  degli  articoli  685 e 655 del
          codice di procedura penale:
             "Art.  685  (Uffici  del  casellario  giudiziale).  - 1.
          Presso  ciascun   tribunale,   sotto   la   vigilanza   del
          procuratore  della  Repubblica,  l'ufficio  del  casellario
          raccoglie e conserva  l'estratto  dei  provvedimenti  e  le
          annotazioni  di cui e' prescritta l'iscrizione, concernenti
          le persone nate nel circondario.
             2.  Gli  estratti  dei  provvedimenti  e  le annotazioni
          concernenti persone nate all'estero o delle quali non si e'
          potuto  accertare  il luogo di nascita nel territorio dello
          Stato, si conservano nell'ufficio del casellario presso  il
          tribunale di Roma".
            "Art.  655  (Funzioni del pubblico ministero). - 1. Salvo
          che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso
          il   giudice   indicato   nell'art.  665  cura  di  ufficio
          l'esecuzione dei provvedimenti.
             2.  Il  pubblico  ministero  propone le sue richieste al
          giudice competente e interviene in tutti i procedimenti  di
          esecuzione.
             3.  Quando  occorre, il pubblico ministero puo' chiedere
          il compimento di singoli atti a  un  ufficio  del  pubblico
          ministero di altra sede.
             4. Se per l'esecuzione di un provvedimento e' necessaria
          l'autorizzazione, il pubblico  ministero  ne  fa  richiesta
          all'autorita'  competente;  l'esecuzione  e' sospesa fino a
          quando l'autorizzazione non e' concessa. Allo  stesso  modo
          si  procede  quando  la  necessita'  dell'autorizzazione e'
          sorta nel corso dell'esecuzione.
             5.  I  provvedimenti del pubblico ministero dei quali e'
          prescritta  nel  presente  titolo   la   notificazione   al
          difensore,  sono  notificati,  a  pena  di  nullita', entro
          trenta giorni dalla loro emissione, al  difensore  nominato
          dall'interessato  o,  in  mancanza,  a quello designato dal
          pubblico ministero a norma dell'art.  97,  senza  che  cio'
          determini la sospensione o il ritardo dell'esecuzione".