Art. 34. 1. La cancelleria o la segreteria dell'autorita' giudiziaria che ha emesso un provvedimento del quale e' prevista l'iscrizione nel casellario giudiziale ne comunica senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, l'estratto al casellario indicato nell'art. 685 del codice. 2. Allo stesso modo la segreteria del pubblico ministero indicato nell'art. 655 comunica gli eventi relativi alla espiazione della pena di cui e' prevista l'iscrizione.
Nota all'art. 34: Si trascrive il testo degli articoli 685 e 655 del codice di procedura penale: "Art. 685 (Uffici del casellario giudiziale). - 1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica, l'ufficio del casellario raccoglie e conserva l'estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui e' prescritta l'iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario. 2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate all'estero o delle quali non si e' potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale di Roma". "Art. 655 (Funzioni del pubblico ministero). - 1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti. 2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione. 3. Quando occorre, il pubblico ministero puo' chiedere il compimento di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede. 4. Se per l'esecuzione di un provvedimento e' necessaria l'autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all'autorita' competente; l'esecuzione e' sospesa fino a quando l'autorizzazione non e' concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessita' dell'autorizzazione e' sorta nel corso dell'esecuzione. 5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali e' prescritta nel presente titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullita', entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall'interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell'art. 97, senza che cio' determini la sospensione o il ritardo dell'esecuzione".