Art. 35.
  1.  Il giudice istruttore e il pretore trasmettono senza ritardo al
pubblico ministero gli atti dei procedimenti indicati  nell'art.  258
del  decreto  legislativo  28  luglio 1989, n. 271. La segreteria del
pubblico ministero provvede all'iscrizione dei procedimenti  medesimi
nel registro previsto dall'art. 335 del codice.
 
          Note all'art. 35:
             - L'art. 258 delle norme di attuazione, di coordinamento
          e transitorie del codice di procedura penale,  allegate  al
          D.Lgs. n.  271/1989, e' cosi' formulato:
             "Art.   258  (Procedimenti  che  proseguono  secondo  le
          disposizioni del codice). -  1.  I  procedimenti  in  corso
          diversi  da  quelli  indicati  negli  articoli  241  e  242
          proseguono con l'osservanza delle disposizioni del  codice,
          ma  i  termini  per  le indagini preliminari sono computati
          dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di
          polizia  giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano
          le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2  e  244
          comma 1".
             -  Per  il  testo  dell'art. 335 del codice di procedura
          penale si veda la nota all'art. 3.