Art. 35. 1. Il giudice istruttore e il pretore trasmettono senza ritardo al pubblico ministero gli atti dei procedimenti indicati nell'art. 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La segreteria del pubblico ministero provvede all'iscrizione dei procedimenti medesimi nel registro previsto dall'art. 335 del codice.
Note all'art. 35: - L'art. 258 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989, e' cosi' formulato: "Art. 258 (Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice). - 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini per le indagini preliminari sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1". - Per il testo dell'art. 335 del codice di procedura penale si veda la nota all'art. 3.