Art. 4. 1. Le comunicazioni previste dall'art. 157 commi 3 e 8 del codice sono spedite in plico chiuso e contengono: a) il nome del destinatario della notificazione; b) la indicazione della natura dell'atto notificato e del luogo della notificazione; c) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario. 2. Ricorrendone le ipotesi, le comunicazioni contengono altresi' la indicazione del giudice o del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento notificato nonche' del luogo e della data di comparizione.
Nota all'art. 4: Il testo dei commi 3 e 8 dell'art. 157 del codice di procedura penale e' il seguente: "3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata". "8. Se neppure in tal modo e' possibile eseguire la notificazione, l'atto e' depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attivita' lavorativa. Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attivita' lavorativa. L'ufficiale giudiziario da' inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata".