Art. 4.
  1.  Le  comunicazioni previste dall'art. 157 commi 3 e 8 del codice
sono spedite in plico chiuso e contengono:
    a) il nome del destinatario della notificazione;
    b)  la  indicazione della natura dell'atto notificato e del luogo
della notificazione;
    c) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
  2. Ricorrendone le ipotesi, le comunicazioni contengono altresi' la
indicazione del giudice o del pubblico ministero  che  ha  emesso  il
provvedimento   notificato   nonche'   del  luogo  e  della  data  di
comparizione.
 
          Nota all'art. 4:
             Il  testo  dei  commi  3 e 8 dell'art. 157 del codice di
          procedura penale e' il seguente:
             "3.  Il  portiere  o  chi  ne  fa  le  veci  sottoscrive
          l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale  giudiziario
          da'  notizia  al  destinatario  dell'avvenuta notificazione
          dell'atto a mezzo di lettera  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento.  Gli effetti della notificazione decorrono dal
          ricevimento della raccomandata".
           "8.  Se  neppure  in  tal  modo  e'  possibile eseguire la
          notificazione, l'atto e' depositato nella casa  del  comune
          dove  l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa,
          del comune dove egli esercita abitualmente la sua attivita'
          lavorativa.  Avviso  del  deposito  stesso  e' affisso alla
          porta della casa di abitazione  dell'imputato  ovvero  alla
          porta  del  luogo  dove  egli  abitualmente esercita la sua
          attivita' lavorativa. L'ufficiale giudiziario  da'  inoltre
          comunicazione  all'imputato  dell'avvenuto deposito a mezzo
          di lettera raccomandata con  avviso  di  ricevimento.   Gli
          effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della
          raccomandata".