Art. 5.
  1.  Le denunce e gli altri documenti anonimi che non possono essere
utilizzati  nel  procedimento  sono  annotati  in  apposito  registro
suddiviso  per  anni,  nel  quale  sono  iscritti  la  data in cui il
documento e' pervenuto e il relativo oggetto.
  2. Il registro e i documenti sono custoditi presso la procura della
Repubblica con modalita' tali da assicurarne la riservatezza.
  3.  Decorsi  cinque anni da quando i documenti indicati nel comma 1
sono pervenuti alla procura della Repubblica, i documenti stessi e il
registro  sono  distrutti  con provvedimento adottato annualmente dal
procuratore della Repubblica. Delle relative  operazioni  e'  redatto
verbale.