Art. 6.
  1. La cancelleria o la segreteria dell'autorita' giudiziaria che ha
emesso un provvedimento relativo alla liberta' personale  di  persona
detenuta  o internata lo comunica all'autorita' preposta all'istituto
penitenziario. A quest'ultima autorita' sono comunicati per  estratto
i  provvedimenti che dispongono la rimessione per qualunque causa del
procedimento ad altra autorita'  giudiziaria  e  gli  estratti  delle
sentenze.