Art. 7.
  1.   L'autorita'   preposta   a  un  istituto  penitenziario  o  un
funzionario da essa  delegato  iscrive  in  un  registro,  in  ordine
cronologico,  il  cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la
cittadinanza, la lingua, lo stato, il domicilio dichiarato o  eletto,
i  contrassegni  personali  delle  persone che riceve in custodia, il
giorno della loro entrata nell'istituto, il tempo e il luogo del loro
arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono
arrestate, dell'autorita' a disposizione  della  quale  si  trova  il
detenuto  e  del nome di chi ha proceduto alla consegna. Nello stesso
registro  sono  iscritti  la  data  dell'uscita   dall'istituto,   il
provvedimento  che  la  ordina  e  la  dichiarazione  o l'elezione di
domicilio prevista dall'art. 161 comma 3 del codice.
  2. Nel registro sono altresi' annotati i provvedimenti comunicati a
norma dell'art. 6.
 
          Nota all'art. 7:
             Il  comma 3 dell'art. 161 del codice di procedura penale
          prevede che:
          "L'imputato  detenuto  che deve essere scarcerato per causa
          diversa  dal  proscioglimento  definitivo,  all'atto  della
          scarcerazione  ha  l'obbligo  di  fare  la  dichiarazione o
          l'elezione di domicilio con atto  ricevuto  a  verbale  dal
          direttore  dell'istituto.  Questi  lo  avverte  a norma del
          comma 2, iscrive la dichiarazione o elezione  nell'apposito
          registro    e    trasmette    immediatamente   il   verbale
          all'autorita'   che   ha   disposto    la    scarcerazione.
          L'avvertimento  e'  tuttavia omesso quando la scarcerazione
          e' disposta dal pubblico ministero".