Art. 8.
  1.  La disposizione dell'art. 24 comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, relativa alla vidimazione da
parte  del  magistrato  di sorveglianza, si applica anche al registro
previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
 
          Note all'art. 8:
             -  Il comma 2 dell'art. 24 del regolamento di esecuzione
          della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,   recante   norme
          sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione delle
          misure privative e limitative della liberta', approvato con
          D P.R.  n.  431/1976,  prevede che: "Il registro, prima che
          sia  posto  in  uso,  e'  presentato   al   magistrato   di
          sorveglianza che ne fa numerare ciascuna pagina, vistandola
          e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In  fine  del
          registro  lo  stesso  magistrato  di sorveglianza indica il
          numero complessivo delle pagine e vi appone la  data  e  la
          sottoscrizione".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 57 delle norme di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989:
             "Art.  57  (Rifiuto  di  ricezione  dell'atto notificato
          all'imputato  detenuto).  -  1.  Gli  atti  che  l'imputato
          detenuto  si  e'  rifiutato di ricevere e che devono essere
          consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'art. 156
          comma  2  del  codice sono inseriti nel fascicolo personale
          del  detenuto.  Se  l'imputato  richiede   che   gli   atti
          depositati  gli  siano  consegnati, della consegna e' fatta
          menzione in apposito registro".