Art. 8. 1. La disposizione dell'art. 24 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, relativa alla vidimazione da parte del magistrato di sorveglianza, si applica anche al registro previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Note all'art. 8: - Il comma 2 dell'art. 24 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta', approvato con D P.R. n. 431/1976, prevede che: "Il registro, prima che sia posto in uso, e' presentato al magistrato di sorveglianza che ne fa numerare ciascuna pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso magistrato di sorveglianza indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione". - Si trascrive il testo dell'art. 57 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989: "Art. 57 (Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto). - 1. Gli atti che l'imputato detenuto si e' rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'art. 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna e' fatta menzione in apposito registro".