Art. 9.
  1.  Nessun  onere  grava  sull'amministrazione penitenziaria per il
mantenimento, la cura e l'assistenza medica della persona  sottoposta
alla misura degli arresti domiciliari.
  2.  La  disposizione  del comma 1 non si applica se la misura degli
arresti domiciliari e' eseguita presso le comunita' terapeutiche o di
riabilitazione  individuate  con  decreto  del  ministro  di grazia e
giustizia, sentite le regioni interessate, tra  quelle  che  svolgono
funzioni di recupero sociale senza finalita' di lucro.