Art. 2.
                        Copertura finanziaria
  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente legge,
valutato per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991,  rispettivamente,
in  lire  20,  26  e 37 miliardi, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1989-1991,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1989,  all'uopo  utilizzando  lo  specifico
accantonamento  "Adeguamenti  dei  trattamenti  pensionistici e degli
assegni accessori di guerra e dei grandi invalidi per servizio".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.