IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 199 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme sul recupero in misura fissa delle spese processuali penali limitatamente alle imposte di bollo, ai diritti di cancelleria, ai diritti ed alle indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, alle spese postali e telegrafiche per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio o per l'invio dell'informazione di garanzia e al diritto di chiamata in causa; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato emesso nell'adunanza generale del 28 settembre 1989; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 1989; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, i diritti e le indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, le spese postali e telegrafiche per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio o per l'invio dell'informazione di garanzia e il diritto di chiamata di causa sono recuperati nella misura fissa stabilita nella tabella A annessa al decreto, nella quale sono pure indicate le modalita' di ripartizione delle somme recuperate.