IL MINISTRO DELLE FINANZE 
                           DI CONCERTO CON 
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
  Visto l'art. 199 del decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,
recante norme sul recupero in misura fissa  delle  spese  processuali
penali  limitatamente  alle  imposte  di   bollo,   ai   diritti   di
cancelleria, ai diritti ed alle  indennita'  di  trasferta  spettanti
all'ufficiale giudiziario, alle spese postali e telegrafiche  per  la
notificazione degli atti  a  richiesta  dell'ufficio  o  per  l'invio
dell'informazione di garanzia e al diritto di chiamata in causa; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito  il  parere  espresso   dal   Consiglio   di   Stato   emesso
nell'adunanza generale del 28 settembre 1989; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 4 ottobre 1989; 
                              E M A N A 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  Le imposte di bollo, i diritti  di  cancelleria,  i  diritti  e  le
indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, le spese
postali e telegrafiche per la notificazione degli  atti  a  richiesta
dell'ufficio o per l'invio dell'informazione di garanzia e il diritto
di chiamata di causa sono recuperati  nella  misura  fissa  stabilita
nella tabella A annessa al decreto, nella quale sono pure indicate le
modalita' di ripartizione delle somme recuperate.