(Convenzione-art. 1)
CONVENZIONE TRA GLI STATI MEMBRI  DELLE  COMUNITA'  EUROPEE  RELATIVA
            ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM 
 
                              PREAMBOLO 
 
   Gli Stati Membri delle Comunita' Europee, qui di seguito 
denominati "Stati Membri"; 
   Considerati gli stretti rapporti esistenti tra i loro popoli; 
   Tenendo conto degli sviluppi verso la eliminazione degli ostacoli 
alla libera circolazione delle persone tra gli Stati membri; 
   Desiderosi di estendere la loro cooperazione in materia penale su 
una basi di fiducia, comprensione e rispetto reciproci; 
   Convinti che il riconoscimento reciproco dell'effetto ne bis in 
idem alle decisioni giudiziarie straniere  costituisca  una  concreta
espressione di detti fiducia, comprensione e rispetto, 
   hanno convenuto quanto segue; 
 
                             ARTICOLO 1. 
   Una persona che sia stata guidicata con sentenza definitiva in uno 
Stato membro non puo' essere sottoposta ad un procedimento penale per
i medesimi fatti in altro Stato membro a condizione che, in  caso  di
condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di
esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato  di  condanna,
non possa piu' essere eseguita.