(Convenzione-art. 2)
                             ARTICOLO 2.
   1.   Uno   Stato   membro   puo',   al   momento  della  ratifica,
dell'accettazione o  dell'approvazione  della  presente  convenzione,
dichiarare  di non essere vincolato dall'articolo 1 in uno o piu' dei
casi seguenti:
   a)  quando  i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti
sul suo territorio, in tutto o in parte. In questo ultimo caso questa
eccezione  non  si  applica  se  i  fatto  sono avvenuti in parte sul
territorio dello  Stato  membro  nel  quale  la  sentenza  e'   stata
pronunciata;
   b)  quando  i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono
un reato contro la sicurezza  o  contro  altri  interessi  egualmente
essenziali di quello Stato membro;
   c)  quando  i  fatti  oggetto  della sentenza straniera sono stati
commessi  da  un  pubblico  ufficiale  di  quello  Stato  membro   in
violazione dei doveri del suo ufficio.
   2.  Uno  Stato  membro che effettua una dichiarazione in relazione
all'eccezione menzionata al paragrafo 1, lettara  b),  precisera'  le
categorie di reati per le quali tale eccezione puo' essere applicata.
   3.   Uno   Stato   membro  potra',  in  ogni  tempo,  ritirare  la
dichiarazione relativamente ad una o piu' delle eccezioni di  cui  al
paragrafo  1.  Il  ritiro  sara' notificato al Ministero degli Affari
esteri  del  Belgio  ed  avra'  effetto  il  primo  giorno  del  mese
successivo al giorno della notificazione.
   4.  Le  eccezioni  che  sono state oggetto di una dichiarazione ai
sensi del paragrafo 1 non si applicano quando lo Stato membro di  cui
si  tratta  ha,  per  gli stessi fatti, richiesto l'instaurazione del
procedimento penale all'altro Stato membro o concesso  l'estradizione
della persona in questione.