(Convenzione-art. 4)
                             ARTICOLO 4.
   1. QUANDO UNA PERSONA E' IMPUTATA DI UN REATO IN UNO STATO MEMBRO,
e le autorita' competenti di questo  Stato  membro  hanno  motivo  di
ritenere  che  l'imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la
persona e' gia' stata giudicata in un altro Stato membro con sentenza
definitiva,   tali   autorita',   qualora  lo  ritengano  necessario,
chiederanno le informazioni rilevanti alle autorita' competenti dello
Stato membro nel quale la sentenza e' stata pronunciata.
   2.  LE  INFORMAZIONI  RICHIESTE  SARANNO  FORNITE  AL  PIU' PRESTO
possibile e saranno tenute  in  considerazione  nel  decidere  se  il
procedimento deve continuare.
   3. CIASCUNO STATO MEMBRO INDICHERA', AL MOMENTO DELLA FIRMA, DELLA
ratifica,  dell'accettazione  o  dell'approvazione   della   presente
convenzione,   le  autorita'  designate  a  chiedere  e  ricevere  le
imformazioni di cui al presente articolo.