(Convenzione-art. 6)
                             ARTICOLO 6.
   1. La presente convenzione e' aperta alla firma deli Stati membri.
Essa sara' sottoposta a ratifica, accettazione  o  approvazione.  Gli
strumenti  di  ratifica,  di  accettazione o di approvazione, saranno
depositati presso il Ministero degli Affari del Belgio.
   2.  La  presente  convenzione entreta' in vigore 90 giorni dopo la
data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione  o  di
approvazione  da  parte  di  tutti  gli  Stati  che sono membri delle
Comunita' europee alla data dell'apertura alla firma.
   3.  Fino all'entrata in vigore della presente convenzione ciascuno
Stato  puo',  al  momento  del  deposito  del  proprio  strumento  di
ratifica,  di  accettazione  o di approvazione o in qualsiasi momento
successivo,  dichiarare  che   la   presente   convenzione   gli   e'
applicabile,  nelle  sue relazioni con gli Stati che abbiano fatto la
medesima dichiarazione, 90 giorni dopo la data del deposito.