(Convenzione-art. 7)
                             ARTICOLO 7.
   1.  La  presente  convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato
che diventi membro delle Comunita' europee. Gli strumenti di adesione
saranno  depositati  presso  il  Ministero  degli  Affari  esteri del
Belgio.
   2.  La  presente  convenzione  entrera' in vigore nei confronti di
ogni Stato che vi aderisca 90 giorni dopo la data del deposito  dello
strumento di adesione di detto Stato.