ARTICOLO 7. 1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro delle Comunita' europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Belgio. 2. La presente convenzione entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di adesione di detto Stato.