(Convenzione-art. 8)
                             ARTICOLO 8.
   1. Ogni Stato membro puo', al momento della firma o al momento del
deposito del proprio strumento di  ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione,  designare il territorio o i territori a chi si applica
la presente convenzione.
   2.  Ogni  Stato  membro  puo', al momento del deposito del proprio
strumento di ratifica,  di  accettazione  o  di  approvazione,  o  in
qualsiasi  altro  momento  in  seguito,  mediante  una  dichiarazione
indirizzata al Ministero degli Affari esteri  del  Belgio,  estendere
l'applicazione del presente accordo ad ogni altro territorio indicato
nella  dichiarazione,  per  il   quale   esso   cura   le   relazioni
internazionali o per conto del quale puo' concludere accordi.
   3.  Ogni  dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2, per quanto
riguarda i  territori  in  essa  designati,  puo'  essere  denunciata
mediante  notifica  indirizzata  al Ministero degli Affari esteri del
Belgio.
   La   denuncia  prende  effetto  immediamente  o  dalla  successiva
precisata nella notifica.