Art. 16. 
  1. L'anzianita' di servizio effettivo nel  ruolo  di  appartenenza,
prevista dall'articolo 77, primo comma, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dall'annessa tabella H per
i passaggi di ruolo, e' ridotta a due anni di servizio effettivamente
prestato dopo la nomina in ruolo.