Art. 16. 1. L'anzianita' di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza, prevista dall'articolo 77, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dall'annessa tabella H per i passaggi di ruolo, e' ridotta a due anni di servizio effettivamente prestato dopo la nomina in ruolo.