Art. 19. 1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell'obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, dovra' procedersi all'accantonamento di un numero di posti pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione. 2. Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell'ambito del numero dei posti residui saranno utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione. 3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procedera' all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per il quale e' stato disposto l'accantonamento di posti di cui al comma 1.