Art. 19. 
  1. Ai fini della copertura  dei  posti  di  sostegno  nella  scuola
dell'obbligo, dopo  le  operazioni  di  utilizzazione  del  personale
docente di ruolo fornito del prescritto titolo  di  specializzazione,
dovra' procedersi all'accantonamento di un numero  di  posti  pari  a
quello necessario per le nomine del personale docente  non  di  ruolo
fornito del prescritto titolo di specializzazione. 
  2. Effettuato  l'accantonamento  dei  posti  di  cui  al  comma  1,
nell'ambito del numero dei posti residui saranno utilizzati i docenti
di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione. 
  3.  Dopo  le  operazioni  di  cui  al   comma   2   si   procedera'
all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per
il quale e' stato disposto l'accantonamento di posti di cui al  comma
1.