Art. 2. 
  1. L'accesso ai ruoli del personale docente della  scuola  materna,
elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti  d'arte
ha luogo mediante concorso per titoli ed esami  e  mediante  concorso
per soli titoli; a ciascun tipo di concorso e' assegnato  annualmente
il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali. 
  2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza  triennale  anche
quando non vi sia disponibilita' di posti o cattedre. 
  3. All'indizione si provvede con bando emanato dal  Ministro  della
pubblica istruzione. 
  4. La determinazione dei posti e' effettuata dal provveditore  agli
studi all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al  numero
dei posti disponibili e vacanti che sia accertato  per  ciascuno  dei
tre anni scolastici per i quali il concorso e' espletato. Nel caso in
cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita  e
rimangano posti ad esso assegnati,  questi  vanno  ad  aggiungersi  a
quelli assegnati al parallelo concorso per  titoli;  analogamente  si
provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione
della procedura concorsuale successiva. 
  5. Per quanto non diversamente disposto  dai  commi  precedenti  si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed all'articolo 1
della legge 20 maggio 1982, n. 270. 
  6. Per la scuola materna e per le classi di concorso  della  scuola
secondaria per le quali sia  prescritto  il  titolo  di  abilitazione
all'insegnamento, le prove del concorso per  titoli  ed  esami  hanno
anche funzioni di esame di abilitazione per i candidati che ne  siano
sprovvisti. 
  7. Non si applica alcun limite di eta'  per  la  partecipazione  ai
concorsi  per  titoli  ed  esami  al  solo  fine  del   conseguimento
dell'abilitazione, nonche' per  l'ammissione  ai  concorsi  per  soli
titoli. 
  8. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli  ed  esami  hanno
validita' per i tre anni indicati nei relativi  bandi.  La  nomina  a
cattedre  di  scuola  secondaria  superiore  e'   disposta   per   il
contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la  partecipazione
al concorso. 
  9. Nei concorsi per titoli ed esami e'  attribuito  un  particolare
punteggio  anche  all'inclusione  nelle  graduatorie  di   precedenti
concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso
o al medesimo posto. 
  10. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti: 
    a) il superamento delle  prove  di  un  precedente  concorso  per
titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi,
in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto; 
    b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di
ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane
all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo,  svolti
sulla base del titolo di studio richiesto  per  l'accesso  ai  ruoli,
nonche' per insegnamenti relativi a classi di concorso che sia  stato
prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi,
nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una  parte,  i
servizi prestati nella scuola materna e nella  scuola  elementare  e,
dall'altra, i servizi prestati  nelle  scuole  e  negli  istituti  di
istruzione secondaria. 
  11. Il servizio prestato  nelle  istituzioni  scolastiche  italiane
all'estero   e'   utile   se   effettuato   con   atto   di    nomina
dell'Amministrazione degli affari esteri. 
  12. La partecipazione ai concorsi per soli titoli e' consentita per
due province, nonche' per tutti i concorsi per i quali gli  aspiranti
sono in possesso dei requisiti di ammissione. 
  13. Le graduatorie relative  ai  concorsi  per  soli  titoli  hanno
carattere permanente e sono soggette ad  aggiornamento  triennale.  A
tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verra'
indetto secondo le norme del presente decreto,  i  nuovi  concorrenti
sono inclusi nel posto spettante in base  al  punteggio  complessivo,
mentre i concorrenti gia'  compresi  in  graduatoria  ma  non  ancora
nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la
modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli  relativi
all'attivita'   didattica   ed    educativa,    nonche'    culturale,
professionale, scientifica  e  tecnica,  purche'  abbiano  presentato
apposita domanda di  permanenza,  corredata  dei  nuovi  titoli,  nel
termine di cui al bando di concorso. 
  14. A parita' di punteggio e  di  ogni  altra  condizione  che  dia
titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente  chi  abbia
partecipato al concorso meno recente. 
  15. Le graduatorie  relative  ai  concorsi  per  soli  titoli  sono
compilate sulla base del punteggio complessivo  ottenuto  da  ciascun
concorrente. La nomina a cattedre di scuola secondaria  superiore  e'
disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la
partecipazione al concorso. 
  16. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito  il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e' emanata la  tabella
di valutazione dei titoli. 
  17. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente
al concorso non e' valutato. 
  18. Il punteggio da attribuire  al  superamento  di  un  precedente
concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini
abilitativi non puo'  superare  quello  spettante  per  tre  anni  di
servizio di insegnamento. 
  19. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente
decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i
candidati vi risultino compresi. 
  20. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per soli  titoli
non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti  concorsi  per
titoli ed esami e in quelli per soli titoli. 
  21. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli  sono  utilizzabili
soltanto  dopo   l'esaurimento   delle   corrispondenti   graduatorie
compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio  1988,
n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988,  n.
246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8- bis  del
decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle  graduatorie  provinciali
di cui agli articoli 43 e 44 della legge  20  maggio  1982,  n.  270,
nonche'  di  eventuali  graduatorie,  ancora  valide,  di  precedenti
concorsi per  titoli  ed  esami.  Ai  fini  dell'utilizzazione  delle
graduatorie dei concorsi per soli titoli a cattedre  nelle  Accademie
di belle arti l'assegnazione dei  posti  annualmente  disponibili  e'
effettuata  dopo  aver  proceduto   ad   accantonare,   sull'aliquota
spettante a detti concorsi, il 25 per  cento  dei  posti  stessi  per
destinarli  alla  nomina  di  coloro  che  risultino  inseriti  nella
graduatoria del concorso per titoli, riservato agli assistenti  delle
predette Accademie, indetto in applicazione dell'art. 55 della  legge
20 maggio 1982, n.  270;  fermo  restando  tale  accantonamento  fino
all'esaurimento di tale ultima graduatoria,  non  si  puo'  procedere
all'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per soli  titoli  se
non dopo che siano state esaurite le graduatorie, ancora valide,  dei
concorsi per titoli ed esami a  cattedre  nelle  Accademie  di  belle
arti. 
  22. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta  la  decadenza  dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita. 
  23. Ai docenti nominati in ruolo  a  seguito  dell'espletamento  di
concorsi per soli titoli, qualora siano  stati  ammessi  in  base  al
servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane  all'estero,
si applica il disposto di cui all'articolo 18 della legge  25  agosto
1982, n. 604, purche' essi  siano  in  servizio  presso  le  predette
istituzioni all'atto del conferimento della nomina. 
  24. Il personale scolastico di ruolo  in  servizio  all'estero,  il
quale a seguito del superamento di  un  concorso  possa  accedere  ad
altro ruolo, puo' chiedere la proroga dell'assunzione in  servizio  e
dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo  non
superiore a due anni.  I  relativi  effetti  giuridici  ed  economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio. 
  25. Le norme di cui  al  presente  articolo  si  applicano,  con  i
necessari adattamenti, anche  al  personale  aducativo  dei  convitti
nazionali, degli educandati  femminili  dello  Stato  e  delle  altre
istituzioni educative. 
  26. Le  disposizioni  concernenti  l'anno  di  formazione,  di  cui
all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche
al personale docente immesso in  ruolo  mediante  concorso  per  soli
titoli.