Art. 20. 1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli. Il Ministro della pubblica istruzione e' tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove concorsuali in concorsi gia' espletati dopo la data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1982, n. 349, o in fase di espletamento e si trovino nella predetta situazione, adottando provvedimenti di nomina nei limiti dei posti disponibili e vacanti, con decorrenza economica dall'effettiva assunzione in servizio.