Art. 20. 
  1.  Ai  fini  dell'ammissione  ai  concorsi  ispettivi,   sono   da
considerare equiparati  agli  appartenenti  ai  ruoli  del  personale
docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i  concorsi  medesimi,
coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino  titolo
alla  restituzione  ai  detti  ruoli.  Il  Ministro  della   pubblica
istruzione e' tenuto a riesaminare le posizioni  di  coloro  i  quali
abbiano superato le prove concorsuali in concorsi gia' espletati dopo
la data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1982, n. 349, o in
fase  di  espletamento  e  si  trovino  nella  predetta   situazione,
adottando provvedimenti di nomina nei limiti dei posti disponibili  e
vacanti,  con  decorrenza  economica  dall'effettiva  assunzione   in
servizio.