Art. 22. 
  1. Allo scopo di assicurare  il  graduale  ridimensionamento  delle
unita'  scolastiche,  ai  sensi  dell'articolo  2,   comma   3,   del
decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 ottobre  1988,  n.  426,  il  Ministro  della  pubblica
istruzione stabilisce criteri, tempi e modalita' per la definizione e
l'articolazione del piano pluriennale di razionalizzazione della rete
scolastica. 
  2.  Il   Ministro   della   pubblica   istruzione   puo'   disporre
l'aggregazione anche di istituti e scuole di istruzione secondaria di
secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti  d'arte,
di diverso ordine e tipo. 
  3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, gli  oneri  di  personale  e  di
funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni,  risultino  a
carico  di  piu'  enti  sono  ripartiti  sulla  base  di  un'apposita
convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e  gli  enti
territoriali interessati. 
  4. Il Ministro  della  pubblica  istruzione  dettera',  nell'ambito
dell'ordinanza che disciplina la mobilita' del  personale  direttivo,
apposite disposizioni per  l'utilizzazione  del  personale  direttivo
gia' titolare  degli  istituti  e  scuole  per  i  quali  si  procede
all'aggregazione.