Art. 22. 1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unita' scolastiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce criteri, tempi e modalita' per la definizione e l'articolazione del piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica. 2. Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre l'aggregazione anche di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di diverso ordine e tipo. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, gli oneri di personale e di funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di piu' enti sono ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti territoriali interessati. 4. Il Ministro della pubblica istruzione dettera', nell'ambito dell'ordinanza che disciplina la mobilita' del personale direttivo, apposite disposizioni per l'utilizzazione del personale direttivo gia' titolare degli istituti e scuole per i quali si procede all'aggregazione.