Art. 25. 
  1. Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure dei
concorsi per soli titoli indetti con i  decreti  del  Ministro  della
pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n.  55  del
21 luglio 1989, per l'accesso ai ruoli del  personale  docente  della
scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e  degli
istituti d'arte, possono essere completate entro il  termine  del  31
dicembre  1989,  ai  fini   dell'effettuazione   delle   nomine   sul
contingente dei  posti  disponibili  e  vacanti  riferibili  all'anno
scolastico 1989-1990. Tali nomine hanno decorrenza giuridica  dal  1›
settembre  1989  ed  effetti  economici  dalla  data   di   effettiva
assunzione del servizio. 
  2.  Sempre  nell'ambito  dell'applicazione  dell'articolo  12,   le
procedure degli analoghi concorsi  per  soli  titoli  indetti  con  i
decreti del Ministro della pubblica  istruzione  in  data  12  luglio
1989, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale indicata al  comma  1,  per
l'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  ed  assistente,  delle
assistenti educatrici,  degli  accompagnatori  al  pianoforte  e  dei
pianisti accompagnatori dei conservatori di musica e delle  Accademie
possono essere parimenti completate entro il termine del 31  dicembre
1989, ai fini dell'effettuazione delle  nomine  sul  contingente  dei
posti disponibili e vacanti riferibili all'anno  scolastico  1989-90.
Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1› ottobre 1989 ed effetti
economici dalla data di effettiva assunzione del servizio. 
  3. Restano ferme le procedure gia' espletate e le nomine effettuate
in applicazione dei decreti del Ministro della pubblica istruzione di
cui ai commi 1 e 2.