Art. 29. 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente   decreto,
valutato in lire 26.000 milioni  per  l'anno  1989,  in  lire  26.000
milioni per l'anno  1990  ed  in  lire  31.800  milioni  a  decorrere
dall'anno 1991, si provvede: 
    a)  quanto  a  lire  26.000  milioni  per  l'anno  1989  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1989,
all'uopo utilizzando per lire 6.000 milioni  l'accantonamento  "Norme
in materia di reclutamento del personale della  scuola"  e  per  lire
20.000    milioni    utilizzando    parzialmente     l'accantonamento
"Provvedimenti in favore della scuola"; 
    b) quanto a lire 26.000 milioni per l'anno 1990  a  carico  degli
stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1124 e 1505  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  della  pubblica  istruzione  per   l'anno
medesimo; 
    c) quanto a lire 31.800 milioni  a  decorrere  dall'anno  1991  a
carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli  1021,  1029,  1124  e
1505  dello  stato  di  previsione  del  Ministero   della   pubblica
istruzione per l'anno 1991 e corrispondenti  capitoli  per  gli  anni
successivi. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.