Art. 4. 
  1. L'accesso ai ruoli del personale docente  ed  assistente,  delle
assistenti educatrici,  degli  accompagnatori  al  pianoforte  e  dei
pianisti accompagnatori dei conservatori di musica,  delle  Accademie
di belle arti e delle Accademie nazionali di  arte  drammatica  e  di
danza ha luogo mediante concorso  per  titoli  ed  esami  e  mediante
concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso e' assegnato  il
50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali. 
  2. I  predetti  concorsi  sono  indetti  a  livello  nazionale  dal
Ministro  della  pubblica  istruzione  con  frequenza  triennale.  La
determinazione dei posti  e'  effettuata  all'atto  del  conferimento
delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e  vacanti
che sia accertato per ciascuno dei tre anni per i quali  il  concorso
e' espletato. 
  3. I concorsi medesimi possono essere svolti in forma decentrata  a
cura  di  uno  o  piu'  provveditori  agli  studi  o   sovrintendenti
scolastici appositamente delegati. 
  4. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni
quando il  numero  dei  concorrenti  sia  superiore  a  duecento.  Il
presidente della commissione assicura il coordinamento  di  tutte  le
sottocommissioni cosi' costituite. 
  5. Le medesime  commissioni  giudicatrici  sono  presiedute  da  un
direttore di ruolo o da un  docente  di  ruolo  che  abbia  espletato
l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un  docente
della  materia  cui  si  riferisce  il  concorso  con   un'anzianita'
giuridica nel ruolo di almeno dieci anni. 
  6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi  per  titoli  ed  esami
dispongono di 100  punti,  dei  quali  30  per  le  prove  scritte  o
pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le  prove
scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle  prove
scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale. 
  7. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il  Ministro
della pubblica istruzione provvede, di concerto con il  Ministro  del
tesoro,  a  stipulare  convenzioni  per  l'utilizzazione  di   idonee
strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna
prova scritta, scritto-grafica e pratica, non puo' superare  in  ogni
caso le 12 ore. 
  8. Per quanto non previsto nei commi  precedenti  si  applicano  le
norme di cui all'articolo 2. 
  9. Per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei  concorsi
per titoli ed esami si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
9 della legge 20 maggio 1982,  n.  270,  modificato  dall'articolo  5
della legge 16 luglio 1984, n. 326.  Possono  essere  nominati  anche
coloro i quali siano stati collocati a riposo  da  non  piu'  di  tre
anni. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario,  scelto  tra
il personale amministrativo, con qualifica funzionale  non  inferiore
alla quarta.  Le  commissioni  dei  concorsi  per  soli  titoli  sono
costituite secondo modalita' da definire con ordinanza  del  Ministro
della pubblica istruzione.