Art. 4. 1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso e' assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali. 2. I predetti concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della pubblica istruzione con frequenza triennale. La determinazione dei posti e' effettuata all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni per i quali il concorso e' espletato. 3. I concorsi medesimi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno o piu' provveditori agli studi o sovrintendenti scolastici appositamente delegati. 4. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite. 5. Le medesime commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con un'anzianita' giuridica nel ruolo di almeno dieci anni. 6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale. 7. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna prova scritta, scritto-grafica e pratica, non puo' superare in ogni caso le 12 ore. 8. Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano le norme di cui all'articolo 2. 9. Per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificato dall'articolo 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326. Possono essere nominati anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non piu' di tre anni. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalita' da definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.