Art. 7. 
  1. Gli esami relativi alle procedure per la selezione del personale
da destinare all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 25  agosto
1982, n. 604, sono indetti ogni triennio. 
  2. Le  graduatorie  hanno  validita'  nei  tre  anni  indicati  nel
provvedimento con cui gli esami sono indetti.