Art. 8. 
  1. Le graduatorie di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto  1978,
n. 463, da compilare dopo la data di entrata in vigore  del  presente
decreto, hanno carattere permanente. 
  2. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con
propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui  al  comma
1, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse
con  la  valutazione  di  nuovi   titoli.   In   prima   applicazione
l'integrazione delle graduatorie provinciali  del  personale  docente
avverra' alla scadenza del primo biennio. 
  3. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi  per
soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta  nel  conferimento
delle supplenze annuali e temporanee  del  personale  docente  e  del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario  nella  provincia  in
cui hanno presentato le relative domande di supplenza. 
  4. La precedenza assoluta di cui  all'articolo  17,  comma  5,  del
decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 luglio 1988,  n.  246,  si  applica  nell'ambito  della
provincia nelle cui graduatorie l'interessato si  trovi  inserito  ai
fini del conferimento delle supplenze annuali e temporanee. 
  5. La precedenza assoluta di cui  al  comma  3  opera  dopo  quella
prevista dal comma 5 dell'articolo  17  del  decreto-legge  3  maggio
1988, n. 140, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  luglio
1988, n. 246. 
  6. Le supplenze di durata annuale per la copertura di un numero  di
ore  settimanali  non  superiore  a  sei  sono  conferite  dal   capo
d'istituto sulla base delle  graduatorie  compilate  dall'istituto  o
scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente e  in
tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini  degli  accorpamenti
per la costituzione dei posti-orario, dopo aver effettuato a  livello
provinciale tutti gli accorpamenti necessari per la costituzione  dei
medesimi posti-orario, per le  ore  rimaste  comunque  vacanti.  Tali
supplenze sono da considerarsi assimilate, a  tutti  gli  effetti,  a
quelle conferite dal provveditore agli studi. 
  7. La nomina delle commissioni per la formazione delle  graduatorie
degli aspiranti a supplenza annuale o temporanea nei Conservatori  di
musica, nelle Accademie di belle arti e nelle Accademie nazionali  di
arte drammatica e di danza e' disposta dal  Ministro  della  pubblica
istruzione. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le
commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con  un
numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle
sottocomissioni  e'  preposto   il   presidente   della   commissione
originaria, la quale a sua volta e' integrata da un altro  componente
e si trasforma in sottocommissione, in modo che il  presidente  possa
assicurare  il  coordinamento  di  tutte  le  sottocommissioni  cosi'
costituite. 
  8. Le commissioni possono  funzionare  anche  presso  alcune  delle
istituzioni  interessate,  scelte   dal   Ministro   della   pubblica
istruzione; alle commissioni, costituite in  sottocommissioni,  sara'
assegnata comunque una unica sede. 
  9. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre Conservatori o
Accademie presso cui aspira alle supplenze. 
  10. Il disposto di cui al comma 7  si  applica  per  la  formazione
delle graduatorie da compilare dopo  che  avranno  cessato  di  avere
validita', secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie attuali. 
  11. La precedenza assoluta di cui ai commi 3 e 4 si  applica  anche
ai fini del conferimento delle supplenze  nei  Conservatori  e  nelle
Accademie indicati nella domanda di supplenza.