Art. 8. 1. Le graduatorie di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, da compilare dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno carattere permanente. 2. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 1, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli. In prima applicazione l'integrazione delle graduatorie provinciali del personale docente avverra' alla scadenza del primo biennio. 3. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza. 4. La precedenza assoluta di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, si applica nell'ambito della provincia nelle cui graduatorie l'interessato si trovi inserito ai fini del conferimento delle supplenze annuali e temporanee. 5. La precedenza assoluta di cui al comma 3 opera dopo quella prevista dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246. 6. Le supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiore a sei sono conferite dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente e in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario, dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari per la costituzione dei medesimi posti-orario, per le ore rimaste comunque vacanti. Tali supplenze sono da considerarsi assimilate, a tutti gli effetti, a quelle conferite dal provveditore agli studi. 7. La nomina delle commissioni per la formazione delle graduatorie degli aspiranti a supplenza annuale o temporanea nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti e nelle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e' disposta dal Ministro della pubblica istruzione. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle sottocomissioni e' preposto il presidente della commissione originaria, la quale a sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite. 8. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni interessate, scelte dal Ministro della pubblica istruzione; alle commissioni, costituite in sottocommissioni, sara' assegnata comunque una unica sede. 9. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre Conservatori o Accademie presso cui aspira alle supplenze. 10. Il disposto di cui al comma 7 si applica per la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato di avere validita', secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie attuali. 11. La precedenza assoluta di cui ai commi 3 e 4 si applica anche ai fini del conferimento delle supplenze nei Conservatori e nelle Accademie indicati nella domanda di supplenza.